Ad oggi si può detrarre dall’Irpef una parte dei costi sostenuti per l’installazione di sistemi di antifurto, impianti per la videosorveglianza, ma anche quelli per portoni blindati, casseforti, grate ecc. Come si evince dal titolo dell’articolo 4 del decreto legge 201/2011 “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per le spese conseguenti alle calamità naturali”, le detrazioni riguardano le opere di ristrutturazione delle abitazioni, ma includono anche gli interventi relativi all’attuazione di misure volte alla prevenzione dei rischi relativi agli eventuali atti illeciti da parte di terzi, dunque proteggere la propria casa da ladri e malintenzionati tramite l’acquisto e l’impiego di sistemi di sicurezza rientra negli interventi che godono delle detrazioni fiscali. Al contrario, non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per i contratti sottoscritti con gli istituti privati di vigilanza o simili. Di seguito la lista degli interventi le cui spese sono detraibili dall’Irpef: telecamere di videosorveglianza; elementi per impianti di antifurto e allarme; installazione, rinforzamento o subentro di cancelli e/o recinti; installazione e/o sostituzione di grate su finestre e porte finestre, di portoni blindati, di casseforti, di serrature, di spioncini, di vetri anti rottura e anti sfondamento e così via.
Nella fattispecie, la legge prevede la possibilità per i cittadini di detrarre le spese sostenute per le prestazioni di lavoro da parte tecnici, periti e architetti; prevede che dagli interventi di ristrutturazione realizzati in proprio si possono detrarre le spese sostenute per l’acquisto dei materiali. Bensì, se si tratta di lavori di ristrutturazione dovuti a ragioni di ordinaria manutenzione, possono essere detratti soltanto i costi per le parti in comune di un edificio; la legge prevede inoltre che le detrazioni vengano spalmate su quote decennali. A poter beneficiare delle detrazioni fiscali sono, ovviamente, i contribuenti vincolati all’imposta Irpef, sia residenti in Italia che non. Per fruire della detrazione, non è necessario essere per forza proprietari dell’immobile in cui si effettuano i lavori, basta rientrare in una delle seguenti categorie: titolare di diritto reale di godimento (quindi usufrutto, uso, casa o superficie); locatario o comodatario; socio di cooperative; imprenditore individuale (solo se l’immobile non rientra tra i beni strumentali oppure tra la merce dell’azienda).
I sistemi di sicurezza, oltre che della detrazione Irpef della quale abbiamo parlato fin qui, godono altresì dell’agevolazione sull’Iva. Le persone interessate possono richiedere all’installatore del sistema di applicare l’IVA ridotta al 10% invece che del 22% su determinati elementi impiegati per la realizzazione dell’impianto. Nella guida sulle “Ristrutturazioni Edilizie – Le agevolazioni fiscali”, è riportato un esempio pratico che illustra in modo chiaro tale meccanismo: se abbiamo a che fare con un intervento di 10.000 euro, che prevede 4.000 euro di prestazioni lavorative e 6.000 di spesa per il materiale, è possibile chiedere l’applicazione dell’Iva al 10% sulla differenza tra i costi complessivi dell’opera e la spesa pei beni significativi, quindi sui 4.000 euro (10.000 – 6.000 = 4.000), mentre sull’importo rimanente (2.000 euro) l’Iva viene applicata attraverso la misurazione ordinaria.
Ad ogni modo, per poter conoscere tutti i dettagli sulle percentuali di detrazione Irpef e sulle modalità per fare richiesta, si rimanda alla consultazione della guida pubblicata sul sito internet ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.